Gestire il tempo: come e perché

La serata informativa della CPC (in alto) sul registro orario di lavoro ha richiamato una sessantina di partecipanti. Immagine: Vania Castelli

REGISTRO ORARIO DI LAVORO.  Se la frontiera tra vita privata e professionale si assottiglia sempre più per gli impiegati, la registrazione dell’orario di lavoro dei dipendenti resta un obbligo per i datori di lavoro. La serata della CPC ha portato uno scorcio sul quadro legale.

La legge sul lavoro (articolo 46) e la relativa ordinanza (articolo 73), come pure il contratto collettivo di lavoro (CCL, articolo 10), impongono alle falegnamerie di documentare l’orario di lavoro giornaliero e settimanale di ogni singolo dipendente, compreso il lavoro compensativo e straordinario. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a sottrarre i giorni di riposo del lavoratore, che siano settimanali o compensativi, e le pause di mezz’ora o più. Il conteggio delle ore effettuate dai dipendenti deve essere conservato per un periodo di cinque anni.

Uno strumento di verifica

Il registro orario è uno strumento importante di verifica che deve essere compilato in modo completo e preciso. Succede però spesso che i dati siano parziali o che il registro non esista proprio e ciò rende difficile alla Commissione paritetica cantonale (CPC) il controllo delle disposizioni contrattuali in materia di orari di lavoro, di rimborsi per il pranzo e di calcolo del tempo di viaggio. Ed è proprio su questi aspetti che la CPC ha reso attente in settembre le falegnamerie con una circolare che ha portato alla serata informativa di martedì della scorsa settimana, serata richiesta dal presidente dell’ASFMS Ticino e Mesolcina Renato Scerpella, che presiede pure la CPC, per approfondire questioni e perplessità di chi gestisce il registro, un compito assunto sovente dalle donne.

Dagli orari al luogo di lavoro

E di fatto diversi i volti femminili tra la sessantina di partecipanti che si sono confrontati su casi concreti con i vertici della CPC: il direttore Alessandro Capelli; il responsabile Giacomo Buletti con Sara Tartini Bellintani del Servizio applicazione e controllo CCL; il presidente Scerpella e il vicepresidente Paolo Locatelli. Nel registro – è stato ricordato – devono figurare, oltre al totale delle ore svolte giornalmente, gli orari di inizio e fine dei lavori, nonché delle pause. Capita infatti che vi siano giorni dove, per motivi tecnici, il lavoro si protrae oltre la durata stabilita, di sabato o nei giorni festivi: sono conteggi da considerare in relazione a eventuali supplementi salariali. A risultare deve essere anche il luogo di lavoro (cantiere o laboratorio della ditta) e questo per una doppia ragione: il rimborso o meno del pranzo (articolo 29 CCL) e il calcolo del tempo di viaggio come orario di lavoro (articolo 11 cpv. 2 del CCL).

Il distinguo in tema assenze

Importante è anche riportare in giornaliera il motivo delle assenze: vacanze, malattie e infortuni, congedi non pagati così come le ore supplementari recuperate in tempo libero. In tema congedo non pagato, il consiglio è di stilare un accordo tra le parti, scritto e firmato prima dell’assenza e non a posteriori perché perde la sua validità: un onore della prova a difesa dei datori di lavoro. In tema «visita medica», se si hanno dei sospetti che il dipendente ne approfitti il suggerimento è di chiedere i certificati e se è già in malattia di rivolgersi all’assicurazione per una perizia.

Registrare con precisione

Una documentazione accurata dell’impiego del tempo di lavoro di ogni dipendente facilita la ricostruzione in caso di controlli ed evita eventuali sanzioni da parte non solo della CPC ma anche dell’autorità cantonale. L’inosservanza dei disposti contrattuali è infatti punibile, come previsto dall’articolo 46 cpv. 4 del CCL, con una pena convenzionale sino a importo massimo di 4000 franchi. La direzione della CPC ha assicurato la propria disponibilità per chiarimenti su aspetti legati al registro orario e ai controlli. Quanto discusso durante la serata è riassunto dalla SECO sul portale PMI.

www.cpcedilizia.chwww.kmu.admin.ch

VANIA CASTELLI

Veröffentlichung: 14. November 2024 / Ausgabe 46/2024

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